Lo Statuto

STATUTO della “Associazione Nazionale Stelle e Palme al Merito” del CONI e del CIP

A.N.S.Me.S.

 

INDICE

TITOLO I —- L'ASSOCIAZIONE

Art. 1-— Costituzione e denominazione Art. 2- Durata e sede

Art. 3- Finalità

Art. 4- Compiti

TITOLO II - I SOCI

Art. 5- Categorie

Art. 6 - Requisiti e procedure per l'ammissione Art. 7- Diritti e doveri dei Soci

Art. 8 — Cessazione dei Soci

TITOLO III - ORDINAMENTO

Art. 9- Organi dell’ Associazione

Art.10 - L'Assemblea Nazionale

Art.11 — Attribuzioni delle Assemblee Nazionali Art.12 — Svolgimento delle Assemblee Nazionali Art.13 — Il Presidente Nazionale

Art.14- Il Consiglio Nazionale

Art.15 - Compiti del Consiglio Nazionale Art.16 — Decadenza del Consiglio Nazionale Art.17 — Decadenza dei singoli componenti del Consiglio Nazionale Art.18 — Il Segretario Generale

Art.19 — Il Collegio dei Revisori dei Conti Art.20 — La Commissione di Disciplina

Art,21] — La Commissione d’ Appello Nazionale Art.22 — Organi Regionali

Art.23 — L'Assemblea Regionale

Art.24 — Attribuzioni e svolgimento delle Assemblee Regionali Art.25 — Il Presidente Regionale

Art.26 — Il Consiglio Regionale

Art.27— Il Delegato Regionale

Art.28 — Il Comitato Provinciale

Art.29 — Organi del Comitato Provinciale

Art.30 — L’ Assemblea Provinciale — Costituzione Art.31 — L'Assemblea Provinciale

Art 32 — Il Presidente Provinciale

Art.33 — Il Consiglio Provinciale

Art.34 — Il Delegato Provinciale

Art.35 — Incompatibilità

Art.36 — Natura e durata delle cariche elettive Art.37 — Candidature

Art.38 — Le Commissioni

 

TITOLO IV —- DISPOSIZIONI DISCIPLINARI Art.39 — Sanzioni disciplinari pag. 21

TITOLO V - PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Art.40 — Il patrimonio sociale pag .22 Art.41 -- I proventi dell’ Associazione pag. 22 Art.42 —- L'esercizio finanziario pag. 22

TITOLO VI - MODIFICHE ALLO STATUTO E SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Art.43 — Modifiche dello Statuto pag. 22 Art.44 — Scioglimento dell’ Associazione pag. 23

TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art.45 — Criteri di interpretazione pag. 23 Art.46 — Clausola compromissoria pag. 23 Art.47 — Collegio Arbitrale pag. 24 Art.48 — Disposizioni transitorie e finali pag. 24

 

TITOLO I-L’ ASSOCIAZIONE Art. i — Costituzione e denominazione

1 - L'Associazione Nazionale “Stelle e Palme al Merito” del CONI e del CIP (A.N.S.Me.S.), costituita a Bari il 4 giugno 1986, è una Associazione aconfessionale e apolitica, fondata per riunire in un medesimo sodalizio le Persone, le Istituzioni, le Società e gli Enti sportivi insigniti della “Stella al Merito Sportivo” e della “Palma al Merito Tecnico” del CONI, nonché delle analoghe Benemerenze sportive assegnate dal Comitato Italiano Paralimpico /CIP.

L’A.N.S.Me.S. è riconosciuta ai fini sportivi dal CONI e dal CIP in qualità di Associazione Benemerita.

2 - L’A.N.S.Me.S. — d’ora innanzi nel presente Statuto indicata semplicemente con il termine Associazione - è retta da norme statutarie e regolamentari adottate in coerenza con l'Ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, ispirate al principio democratico di partecipazione di uomini e donne in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità ; agisce altresì in armonia allo Statuto del CONI nonché ai principi fondamentali, alle deliberazioni ed agli indirizzi del CONI stesso.

3 - L'Associazione è senza fini di lucro, talché le è preclusa la possibilità di distribuire durante la sua vita, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

4 - Nell'ambito dell'ordinamento sportivo all’ Associazione è riconosciuta l'autonomia tecnico-scientifica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI.

Art. 2 - Emblema. durata e sede

1 - L'Associazione ha durata illimitata ed ha sede in Roma, e potrà essere sciolta con deliberazione dell’ Assemblea Straordinaria.

2 - L’emblema dell'Associazione consiste nella raffigurazione della medaglia coniata dal CONI per gli assegnatari della Stella al Merito Sportivo. L'uso di detto emblema è subordinato all'autorizzazione del Consiglio Nazionale dell’ Associazione.

Art. 3 — Finalità

1- L'Associazione , attraverso_la valorizzazione delle Stelle al Merito Sportivo e delle Palme al Merito Tecnico attribuite dal CONI e dal CIP , si prefigge la difesa e promozione dell’Idea di Sport nei suoi aspetti socio-educativi , culturali e sportivo-agonistici.

Art. 4 — Compiti

1 - Per l'affermazione ed il conseguimento costante delle proprie finalità, l'Associazione intende :

a)        favorire l'amicizia tra gli insigniti della Stella al Merito Sportivo e della Palma al Merito Tecnico del C.O.N.L e di quelle equipollenti del CIP ;

b)        svolgere ogni azione utile e necessaria ad assicurare la più ampia valorizzazione delle Stelle al Merito Sportivo e delle Palme al Merito Tecnico, curando e potenziando la propria Struttura associativa ;

c)        difendere e rappresentare, in qualsiasi sede e nei modi più opportuni, il prestigio dello Sport e degli sportivi;

d)        allacciare rapporti di collaborazione e partecipazione alle iniziative promosse dal CONI e dal CIP e dalle Organizzazioni dagli stessi riconosciute ed in particolare con le Associazioni Benemerite, nonché con le Istituzioni pubbliche nazionali e territoriali, offrendo la specifica competenza culturale, tecnica e dirigenziale dei suoi associati;

e)        operare, attraverso idonee iniziative, affinché il valore morale , educativo e sociale dello Sport sia divulgato e recepito dai giovani;

f)         esercitare la tutela e la difesa, in qualsiasi sede e nei modi più opportuni, del diritto allo Sport di tutti i cittadini , sollecitando le Istituzioni centrali e territoriali ad apprestare ed a mettere a disposizione i mezzi necessari;

g)        svolgere attività di natura culturale volte alla diffusione ed alla propaganda dell’Idea di Sport, dei suoi ideali e valori, effettuate anche mediante iniziative promozionali a carattere organizzativo, di stampa ed affini;

h)        svolgere attività di natura scientifica finalizzate alla conoscenza ed all'approfondimento del fenomeno sportivo sul piano teorico e pratico.

2 - L'Associazione svolge la sua attività di carattere culturale e di promozione in coerenza con quanto indicato all’art. 1.2 .

3 — Per il conseguimento dei propri scopi l'Associazione si avvale in modo particolare e prevalente delle prestazioni volontarie e gratuite dei propri Soci.

TITOLO HI -I SOCI Art. 5 — Categorie

1 — Sono Soci di diritto - non attivi - tutte le Persone, le Società e gli Enti Sportivi, e le Istituzioni insigniti delle Benemerenze sportive “Stelle al Merito Sportivo” e “Palme al Merito Tecnico” concesse dal CONI e le analoghe Benemerenze concesse dal CIP.

Presso l'Associazione viene tenuto un apposito Elenco sulla base delle conformi segnalazioni rese dal CONI e dal CIP in ordine alle concessioni di dette Benemerenze.

L'eventuale revoca delle Benemerenze da parte del CONI e/o del CIP comporta conseguentemente la perdita della qualifica di Socio di diritto dell’ Associazione.

2- Ai fini della concreta partecipazione alle attività dell’ Associazione, in particolare per l’esercizio dei diritti e doveri di cui al successivo art. 7, i Soci di cui al precedente comma devono presentare domanda di iscrizione alla Struttura territorialmente competente corredata della relativa quota sociale.

All’interno dell’ Associazione i Soci attivi si distinguono in:

a)        Soci Effettivi individuali ;

b)        Soci Effettivi istituzionali ;

c)        Soci Benemeriti .

3 - L*Associazione inoltre prevede una ulteriore qualificazione con la categoria dei Soci Onorari , per i quali è istituito un Albo speciale e la cui iscrizione avviene secondo quanto previsto nel Regolamento allo Statuto.

4-1Soci Effettivi Individuali ed Istituzionali sono tenuti a corrispondere la quota sociale annuale nella misura deliberata annualmente dal Consiglio Nazionale . I Soci Benemeriti ed Onorari non sono tenuti al

pagamento di alcuna quota.

5-I Soci di cui ai commi 2 e 3 hanno tutti eguali diritti e doveri, con l’eccezione dei Soci Onorari cui è

precluso l’esercizio dell’elettorato attivo e passivo.

Art. 6 - Requisiti e procedure per l'ammissione

1- Inordine ai requisiti necessari per l’ottenimento da parte dell’ Associazione della qualifica di Socio attivo dell’ANSMeS, le persone di nazionalità italiana e/o straniera insignite delle benemerenze di cui all’art. 5 devono godere - a giudizio insindacabile del Consiglio Nazionale — di indiscussa moralità e reputazione e non aver riportato condanne penali passate in giudicato, per reati colposi superiori ad un anno.

2 - Per tutti gli insigniti di benemerenza sportiva la formale richiesta di ammissione all’ Associazione — quale Socio Effettivo individuale , se Persona, oppure quale Socio Effettivo istituzionale, se Società od Ente Sportivo od Istituzione — avviene secondo le procedure organizzative stabilite dal Regolamento allo Statuto. L'ammissione è subordinata al favorevole accoglimento del Consiglio Nazionale o per delega della Struttura dell’ Associazione territorialmente competente.

3 — Le condizioni esclusive per l’attribuzione diretta da parte dell’ Associazione delle qualifiche di Socio Benemerito ed Onorario sono indicate nello Statuto al Regolamento.

4 - E' sancito il divieto di far parte dell' ordinamento sportivo per un periodo di dieci anni per quanti si siano sottratti volontariamente , con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento, alle sanzioni irrogate nei loro confronti da parte degli Organi della Giustizia Sportiva. A tal fine da parte della Segreteria sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato.

Il tesseramento dei soggetti di cui sopra è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.

Art. 7- Diritti e doveri dei Soci

1 -I Soci, di cui all'art. 5.2 e 5.3, hanno diritto di: a) concorrere, se in possesso dei rispettivi requisiti, alle cariche elettive sociali; per i Soci di cui all'art. 5.2 lett. b) può concorrere alle cariche sociali il Presidente pro-tempore; b) partecipare alle Assemblee dell' Associazione, sia nazionali che territoriali , secondo le norme statutarie e regolamentari; c) partecipare all'attività dell'Associazione, dando il loro fattivo apporto alle iniziative intese a realizzare le finalità di cui all'art. 3. d) fruire in generale di tutti i vantaggi assicurati dall’ Associazione e delle opportunità da essa attivate.

2 -I Soci hanno il dovere di: a) osservare le norme statutarie ed i Regolamenti della Associazione; b) accettare le finalità della Associazione, uniformando ad esse la loro condotta; c) osservare le deliberazioni e le decisioni degli Organi della Associazione; d) adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni sociali; e) osservare il Codice di comportamento sportivo emanato dal CONI.

Art. 8 - Cessazione dei Soci

1 - I Soci cessano di far parte della Associazione nei seguenti casi:

–          per dimissioni da presentare al Comitato od al Delegato Provinciale territorialmente competente;

–          per decadenza nel caso vengano meno i requisiti che hanno permesso l'ammissione, tra i quali la concessione della Stella al Merito Sportivo o della Palma al Merito Tecnico del CONI o delle equipollenti Benemerenze del CIP ;

–          per radiazione, irrogata dall’Organo di disciplina a norma dei successivi artt. 20 e 39, nel caso di gravi infrazioni alle norme statutarie e di comportamenti contrari alla legge, comunque lesivi degli interessi dell’ Associazione;

–          per mancato pagamento della quota sociale, secondo la tempistica prevista nel Regolamento allo Statuto.

2-1 contributi sociali sono irripetibili nel caso di cessazione della qualità di Socio.

3 — La cessazione dei Soci viene comunicata a ciascun interessato : da parte degli Organi Territoriali competenti per i casi di cui alle lettere a) e d), e da parte degli Organi disciplinari per i casi di cui alle lettere b) e c) al completamento della procedura , così come disciplinato ai successivi articoli 20 e 21. Successivamente i relativi provvedimenti sono trasmessi al Consiglio Nazionale per quanto di competenza.

TITOLO II - ORDINAMENTO Art. 9 - Organi dell'Associazione

1 - L'ordinamento e le attività funzionali dell' Associazione sono attuati tramite i seguenti Organi :

e CENTRALI a) Assemblea Nazionale b) Presidente Nazionale c) Consiglio Nazionale d) Collegio dei Revisori dei Conti e) Commissione di Disciplina f) Commissione di Appello Nazionale g) Segretario Generale

» TERRITORIALI - Comitato Regionale : a) Assemblea Regionale b) Presidente Regionale c) Consiglio Regionale d) Delegato Regionale - Comitato Provinciale : e) Assemblea Provinciale f) Presidente Provinciale g) Consiglio Provinciale h) Delegato Provinciale

2 - Le competenze esclusive di detti Organi non sono delegabili. Art. 10- L'Assemblea Nazionale

1 - L'Assemblea Nazionale dei Delegati è l'organo sovrano dell'Associazione, ne rappresenta i Soci e statuisce su quanto viene sottoposto alla sua decisione in base allo Statuto. Essa può essere Ordinaria o Straordinaria.

2- L'Assemblea Nazionale è costituita dai Delegati eletti su base regionale — secondo quanto stabilito dal Regolamento allo Statuto - tra i Soci Effettivi e Benemeriti delle relative Province , fatta eccezione per l'Assemblea Straordinaria che debba deliberare sullo scioglimento della Associazione, la quale deve essere costituita direttamente dai Soci Effettivi e Benemeriti di tutte le Province.

3 - Ciascuna Assemblea Regionale elegge, secondo fe modalità stabilite dal Regolamento allo Statuto, un numero di Delegati all'Assemblea Nazionale in relazione al numero complessivo di Soci Effettivi e Benemeriti aventi diritto a voto dei Comitati Provinciali territorialmente competenti, secondo il rapporto 1 Delegato ogni 50 Soci o frazione superiore ai 25 Soci. Ai fini del conteggio un Socio Effettivo istituzionale equivale a 2 Soci Effettivi individuali.

Ogni Comitato o Delegazione Regionale ove sia costituito almeno un Comitato Provinciale designa, secondo le modalità stabilite dal Regolamento allo Statuto, un numero di Delegati all’ Assemblea Nazionale secondo lo stesso rapporto col numero complessivo di Soci della Regione di cui al paragrafo precedente, nonché per la composizione di genere, se presenti.

Nelle Assemblee regionali , contestualmente ai Delegati effettivi all’ Assemblea Nazionale vengono eletti altrettanti Delegati supplenti , dello stesso genere, che subentrano in caso di impedimento dei primi.

4 - Ciascun Comitato Provinciale ai sensi dell’art. 31 designa per l'Assemblea Regionale - oltre al Presidente in carica - un proprio Iscritto ogni dieci Soci Effettivi e Benemeriti, o frazione superiore ai 5 Soci, aventi diritto a voto. Ai fini del conteggio un Socio Effettivo Istituzionale equivale a 2 Soci Effettivi individuali. Nel caso un Comitato Provinciale possa designare per 1’ Assemblea Regionale un numero di Iscritti superiore a 3 (tre) almeno 1 (uno) di questi contempla l’alternanza di genere, se presenti. Nell’Assemblea Regionale ogni Socio designato, effettivo e supplente dello stesso genere, ha diritto ad un voto.

S — Nell’ Assemblea Nazionale ciascun Delegato ha diritto ad un voto. Partecipano di diritto all’ Assemblea Nazionale, con diritto di parola ma non di voto, i Presidenti ed i Delegati Regionali.

6 — L'Assemblea Nazionale dei Delegati - tranne i casi previsti nel presente Statuto e per l‘elezione del Presidente Nazionale, per la quale occorre la maggioranza assoluta — delibera a maggioranza relativa di voti.

7-1 Delegati eletti per 1’ Assemblea Nazionale elettiva , effettivi e supplenti, rimangono confermati per l’intero quadriennio ovvero sino alla successiva Assemblea che preveda il rinnovo degli Organi Nazionali, per lo svolgimento della quale si dà luogo ad una nuova procedura per la designazione dei Delegati.

Il Regolamento allo Statuto disciplina il caso di impossibilità dei Delegati, effettivi e/o supplenti, di intervenire all’ Assemblea Nazionale annuale .

8 - La partecipazione alle Assemblee è preclusa a quei Delegati che non risultino in regola con il pagamento delle quote sociali alla chiusura del tesseramento dell’anno precedente o stiano scontando una sanzione disciplinare sospensiva o inibitiva.

I Soci Onorari possono partecipare alle Assemblee stesse senza diritto di voto.

9 - Non possono essere eletti delegati alle Assemblee elettive i candidati alle cariche sociali, nonché i componenti del Consiglio Nazionale.

10 - L'Assemblea Ordinaria si riunisce ogni anno entro il mese di aprile, in giorno stabilito dal Consiglio Nazionale, ad eccezione dell'Assemblea Elettiva, che deve svolgersi entro il 15 marzo dell'anno successivo alla fine del mandato.

11 - L'Assemblea Straordinaria viene indetta a seguito di richiesta scritta e motivata avanzata dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Nazionale o dalla metà più uno dei Soci Effettivi e Benemeriti.

12 - Le Assemblee Nazionali, sia Ordinarie che Straordinarie, sono convocate, previa indizione del Consiglio Nazionale, dal Presidente Nazionale o, nei casi previsti, da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto per posta ordinaria e/o per posta elettronica certificata , nonché pubblicata sulla homepage del sito internet dell’ Associazione. L’avviso deve contenere la data e ora della prima e seconda convocazione, la sede di svolgimento dell'Assemblea, nonché l'ordine dei giorno con la preventiva indicazione degli argomenti da trattare.

13 - All'avviso di convocazione deve essere accluso, a cura della Segreteria dell’ Associazione, l'elenco- tabella degli aventi diritto a voto. Avverso a quest’ultimo è ammessa impugnazione dagli interessati, da proporre a pena di inammissibilità entro 7 (sette) giorni dalla pubblicazione sul sito internet dell’ Associazione, avanti la Commissione di Disciplina ai sensi dell’art. 20.6 del presente statuto.

14 - L'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria deve essere spedito almeno 30 (trenta) giorni prima della data dell' Assemblea, salvo il caso di Assemblea elettiva in cui la convocazione deve avvenire almeno 60 (sessanta) giorni prima dello svolgimento.

15 - L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata e celebrata entro novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta o dall'evento che vi ha dato causa.

Art. 11 - Attribuzioni delle Assemblee Nazionali

1 - L'Assemblea Ordinaria:

a)        discute e delibera, ogni anno, entro il mese di aprile, il conto consuntivo, accompagnato dalla relazione del Presidente predisposta unitamente al Consiglio Nazionale e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti; discute e delibera, altresì, sul conto preventivo presentato dal Consiglio Nazionale;

b)        elegge, ogni quattro anni, non oltre il 15 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici estivi, il Presidente Nazionale, i Consiglieri Nazionali, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, della Commissione di Disciplina Nazionale e della Commissione di Appello Nazionale.

c)        delibera l'indirizzo generale delle attività della Associazione;

d)        nomina anche per acclamazione, su proposta del Consiglio Nazionale e/o delle Strutture territorialmente competenti, il Presidente Onorario dell' Associazione nonché i Presidenti Onorari a livello regionale; nomina altresì i Soci Onorari e Benemeriti ;

e)        delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

2 - L'Assemblea Straordinaria:

a)        elegge, nelle ipotesi previste dagli articoli 16.2-3-4, 17.4, 19.4, 20.11 e 21.7 del presente Statuto, il Presidente Nazionale, il Consiglio Nazionale, i singoli Consiglieri nazionali e i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, e delle Commissioni di Disciplina e di Appello Nazionale ;

b)        delibera sulle proposte di modifica dello Statuto, da sottoporre per l'approvazione alla Giunta Nazionale del CONI;

c)        delibera lo scioglimento dell'Associazione e, di conseguenza, decide la destinazione del patrimonio sociale, nei limiti stabiliti dall'art. 44 ;

d)        delibera su ogni altro argomento di particolare interesse, gravità ed urgenza, posto all'ordine del giorno.

Art. 12- Svolgimento delle Assemblee Nazionali

1 - I componenti della Commissione Verifica Poteri, nominati dal Consiglio Nazionale in numero non inferiore a tre, non possono essere scelti tra coloro che rivestono cariche sociali, e , in caso di Assemblea elettiva, tra i candidati alle cariche sociali.

2 - L'Assemblea elegge per acclamazione fra i Delegati presenti - con esclusione di coloro che ricoprono cariche sociali o, nel caso di Assemblee elettive, risultino candidati a ricoprire cariche nazionali - il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario dell’ Assemblea, nonché il Collegio degli scrutatori in numero non inferiore a tre.

3 - L'Assemblea Ordinaria, nonché l'Assemblea Straordinaria, che non debba deliberare su proposte di modifica dello Statuto o sullo scioglimento dell’ Associazione, si considerano validamente costituite:

a)        in prima convocazione ove sia rappresentata almeno la metà dei Delegati effettivi;

b)        in seconda convocazione ove sia rappresentato almeno un quarto dei Delegati effettivi.

4 - L'Assemblea Straordinaria che debba deliberare su proposte di modifica dello Statuto si considera validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione, ove sia rappresentato almeno un terzo dei Delegati effettivi.

5 - L'Assemblea Straordinaria che debba deliberare sullo scioglimento dell'Associazione si considera validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di almeno i quattro quinti dei Soci Effettivi e Benemeriti aventi diritto di voto.

6 - L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, delibera validamente con la maggioranza dei voti salvo che per l’ipotesi di scioglimento della Associazione, di cui all'articolo 44 e nelle altre ipotesi previste dal presente Statuto.

7 - Lo scioglimento dell'Associazione è approvato con un numero di voti favorevoli pari, almeno, ai quattro quinti dei Soci Effettivi e Benemeriti presenti aventi diritto di voto.

8 - Le votazioni concernenti tutte le delibere, escluso lo scioglimento dell'Associazione, si svolgono per alzata di mano e controprova. Devono svolgersi a scrutinio segreto se richieste dalla maggioranza assoluta dei Delegati presenti o qualora lo ritenga opportuno il Presidente dell'Assemblea.

9 - La votazione concernente lo scioglimento dell'Associazione avviene a scrutinio segreto. 10 - Le elezioni di tutte le cariche sociali devono avvenire mediante votazione a scrutinio segreto.

11 - La votazione per l'elezione del Presidente Nazionale precede quella per l'elezione dei Consiglieri Nazionali, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti e della Commissione di Disciplina e della Commissione di Appello Nazionale ; queste si svolgono subito dopo lo scrutinio e la proclamazione del Presidente Nazionale.

Art. 13 - Il Presidente Nazionale

1 - Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza legale della Associazione e ne costituisce il vertice associativo.

Viene eletto, tra i Soci aventi diritto al voto, dalla Assemblea Nazionale a maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai costituenti l'Assemblea presenti. Qualora nella prima votazione ciò non si verifichi, nelle successive votazioni varrà comunque la maggioranza assoluta dei presenti accreditati, anche nel caso in cui si venga a realizzare il ballottaggio tra due o più candidati col medesimo numero di voti.

2 - Il Presidente Nazionale, nell’esercizio della massima funzione statutaria affidatagli per il conseguimento delle finalità associative : a) ha la firma sociale che può delegare, per atto pubblico, ad altri consiglieri con esclusione delle competenze esclusive; b) convoca le Assemblee Nazionali, su delibera del Consiglio Nazionale, salvo i casi statutariamente previsti; c) convoca e presiede il Consiglio Nazionale, previa formulazione dell'ordine del giorno, e vigila sulla esecuzione delle delibere adottate; d) esercita un generale potere di vigilanza e coordinamento sulla gestione e amministrazione dell'Associazione; e) mantiene i contatti con le Autorità Sportive Nazionali, con le Associazioni omologhe, nonché con le Istituzioni pubbliche;

f)         è responsabile, unitamente ai componenti del Consiglio Nazionale, del funzionamento dell' Associazione nei confronti dell'Assemblea Nazionale;

g)        può adottare, nei casi di urgenza, i provvedimenti in materie di competenza del Consiglio Nazionale, che si rendano necessari ad evitare pregiudizio all'Associazione, con l'obbligo di sottoporli, nella prima riunione utile successiva alla loro adozione, all'esame del Consiglio Nazionale che, valutata la sussistenza dei presupposti, li ratifica.

3 - Nei casi di assenza o di impedimento temporanei del Presidente Nazionale, le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente Vicario. La firma di questi costituisce prova dell'assenza e dell'impedimento del Presidente Nazionale.

4 - Qualora l'assenza o l'impedimento del Presidente Nazionale dovessero diventare definitivi, il medesimo Vice Presidente che ha assunto la reggenza provvisoria dell' Associazione deve provvedere in conformità a quanto previsto al successivo art. 16.

Art. 14 - Il Consiglio Nazionale

1 - L'Associazione è retta da un Consiglio Nazionale composto da: il Presidente Nazionale e dai Consiglieri Nazionali, in numero di 12 (dodici). Tra i Consiglieri eletti devono figurare almeno 1 (uno) in rappresentanza dei Soci Effettivi istituzionali, 1 (uno) tra i Soci Effettivi individuali per l'alternanza di genere, 1 (uno) insignito della Palma al Merito Tecnico ed 1 (uno) insignito di analoghe Benemerenze sportive dal CIP.

2 - Il Presidente Nazionale immediatamente precedente a quello in carica (Past-president) e l'eventuale Presidente Nazionale Onorario, hanno diritto di partecipare alle riunioni di Consiglio con diritto di parola ma non di voto.

3 - Il Presidente Nazionale viene eletto con l'osservanza delle norme dell'art. 13.

4 - I Consiglieri Nazionali vengono eletti, tra i Soci aventi diritti a voto, dall' Assemblea Nazionale a maggioranza semplice dei voti esprimibili dai costituenti l'Assemblea presenti.

5 - Nella sua prima riunione il Consiglio Nazionale elegge a maggioranza assoluta dei suoi componenti i tre Vice Presidenti Nazionali, di cui uno Vicario. Può inoltre costituire - ove ritenuto opportuno - con la medesima maggioranza il Comitato di Presidenza composto dal Presidente Nazionale, da un Vice Presidente e da due Consiglieri Nazionali.

Procede altresì alla nomina del Segretario Generale, scelto tra i Soci che non ricoprono cariche elettive dell'Associazione, ed ove ritenuto opportuno può inoltre nominare un Tesoriere con gli stessi criteri. Questi partecipano alle riunioni del Consiglio Nazionale con diritto di parola, ma non di voto.

Le cariche di cui sopra non sono cumulabili.

6— Il Comitato di Presidenza , ove costituito , viene rinnovato ogni anno a rotazione dei suoi componenti, con esclusione del Presidente Nazionale. Esso :

a)        esamina in via preliminare le proposte — da adottare successivamente dal Consiglio Nazionale — per sostenere la concessione ai propri associati di Benemerenze CONI , ovvero per inoltrare proposte di concessione di onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana (OMRI) ;

b)        nei casi di particolare urgenza assolve tutte le funzioni del Consiglio Nazionale. Le decisioni adottate in tale veste devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio Nazionale nella prima riunione utile, e comunque portate a conoscenza dello stesso Consiglio.

7 - Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno tre volte all'anno su convocazione del Presidente Nazionale, e comunque ogni volta che il Presidente Nazionale ne ravvisi la necessita o la convocazione venga richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri Nazionali.

Le riunioni del Consiglio Nazionale sono validamente costituite con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti, ivi compresi il Presidente Nazionale o un Vice Presidente.

Art. 15 - Attribuzioni del Consiglio Nazionale

1 - Il Consiglio Nazionale detta le direttive generali per l’attività sociale, vigila sull’azione delle Strutture territoriali e provvede al normale funzionamento dell’ Associazione.

2- In particolare, il Consiglio Nazionale :

a)        provvede alla attuazione delle deliberazioni delle Assemblee Nazionali;

b)        amministra i fondi dell'Associazione per la realizzazione dei fini sociali;

c)        delibera il bilancio annuale consuntivo e quello preventivo da sottoporre alla approvazione dell’ Assemblea Nazionale ;

d)        delega l'esercizio di determinati poteri, non esclusivi, al Presidente Nazionale ;

e)        ratifica, dopo aver valutato la sussistenza dei presupposti, i provvedimenti di sua competenza adottati in via d’urgenza dal Presidente Nazionale;

f)         istituisce i Comitati Provinciali e Regionali, nomina i Delegati Provinciali e Regionali e vigila sulla osservanza, da parte degli stessi e dei Soci, dello Statuto e di ogni altro Regolamento adottato dall’ Associazione ;

g)        momina un Commissario straordinario in caso di scioglimento di un Organo Territoriale per gravi irregolarità di gestione o di gravi violazioni dell’ordinamento sportivo da parte dello stesso, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento del medesimo. Il Commissario dovrà provvedere, entro 90 giorni dalla nomina, a celebrare 1’ Assemblea elettiva per la ricostituzione dell'Organo decaduto ; detto termine, a seguito di motivata richiesta, può essere prorogato una sola volta e per uguale durata;

h)        delibera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, le proposte di modifica allo Statuto, nonché l’adozione e le modifiche al Regolamento allo Statuto e di ogni altro Regolamento della Associazione;

i)         delibera su tutte le altre questioni non indicate ai punti precedenti, di sua competenza secondo lo Statuto ed il Regolamento allo Statuto e sulle materie non previste dagli stessi.

3 - Le delibere sui punti sopraindicati vengono assunte, ove non sia diversamente ed espressamente indicato sui singoli punti, con la maggioranza assoluta dei componenti presenti.

Per tutte le delibere, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente Nazionale o di chi presiede la riunione.

Art. 16 - Decadenza del Consiglio Nazionale

1 - Il Consiglio Nazionale decade per:

a)        assenza definitiva o impedimento definitivo del Presidente Nazionale;

b)        dimissioni dalla carica del Presidente Nazionale;

c)        mancata approvazione, da parte dell'Assemblea Nazionale, del bilancio consuntivo;

d)        cessazione contemporanea, in quanto presentate in un arco temporale inferiore ai sette giorni, dalla carica, per qualsiasi motivo, della metà più uno dei suoi componenti.

2 - Nell'ipotesi di cui al punto a) il Consiglio Nazionale decade e l'ordinaria amministrazione spetta al solo Vice Presidente Vicario, il quale dovrà indire l'Assemblea Nazionale Straordinaria per il rinnovo delle cariche, da convocare e da celebrarsi entro novanta giorni dal verificarsi dell'evento.

3 - Nelle ipotesi di cui ai punti b) e c), sia il Presidente Nazionale che l'intero Consiglio Nazionale restano in carica per il disbrigo dell'ordinaria amministrazione fino allo svolgimento dell' Assemblea Nazionale Straordinaria per il rinnovo delle cariche, da convocarsi dal Presidente Nazionale nei termini cui al 2° comma del presente articolo.

Qualora vi sia dichiarata impossibilità da parte del Presidente a restare in "prorogatio", gli subentra il Vice Presidente Vicario.

4 - Nella ipotesi di cui al punto d) sia il Presidente che il Consiglio Nazionale decadono e l'ordinaria amministrazione spetta al solo Presidente Nazionale fino allo svolgimento dell'Assemblea Nazionale Straordinaria per il rinnovo delle cariche, da convocarsi dal Presidente Nazionale nei termini di cui al 2° comma del presente articolo.

5 - Le dimissioni che originano la decadenza degli Organi di cui al presente articolo, sono irrevocabili.

6 - La decadenza del Consiglio Nazionale non si estende né al Collegio dei Revisori dei Conti, né alla Commissione di Disciplina, né alla Commissione di Appello Nazionale-

7 Il Consiglio Nazionale subentrato a quello decaduto resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato in corso al momento della decadenza.

Art. 17 — Decadenza dei singoli componenti del Consiglio Nazionale

1 — In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, dei singoli Consiglieri nazionali, il Consiglio Nazionale provvede ad integrarsi, effettuando le sostituzioni con coloro che, nell’ultima Assemblea elettiva, hanno riportato il maggior numero di voti dopo gli eletti, purché abbiano riportato almeno il cinquanta per cento dei voti attribuiti all’ultimo eletto.

2 — Fanno eccezione le posizione riservate ai Consiglieri rappresentanti i Soci Effettivi istituzionali, ovvero eletti per l’alternanza di genere, e gli insigniti della Palma al Merito sportivo del CONI e di Benemerenza sportiva del CIP. A tutti questi non si applica la percentuale di cui al comma 1 in caso di surroga, ma l’attribuzione del posto vacante avviene semplicemente a favore del più votato tra i candidati con la medesima qualificazione categoriale del Socio cessato dalla carica. i

3 — Nel caso in cui questa ipotesi non possa realizzarsi, si provvede alla copertura dei posti rimasti vacanti con nuove elezioni che, ove non sia compromessa la funzionalità del Consiglio, potranno effettuarsi in occasione della prima Assemblea utile, che verrà tenuta dall’ Associazione dopo l’evento che ha causato la vacanza medesima.

4 — Nell’ipotesi in cui sia, invece, compromessa la regolare funzionalità del Consiglio Nazionale, verrà celebrata obbligatoriamente un’ Assemblea Straordinaria entro novanta giorni dall’evento che ha causato la vacanza.

5 — Nel momento in cui le dimissioni vanno a riguardare la metà più uno dei consiglieri, si procede come indicato all’art.16.

6 — Dal computo della metà più uno vanno esclusi i membri cessati, sostituiti con Assemblea Straordinaria. La cessazione da Socio, per qualsiasi causa, di un componente del Consiglio Nazionale determina automaticamente la sua decadenza da membro del Consiglio Nazionale stesso.

7-- Il membro del Consiglio Nazionale che nel corso dello stesso anno solare risulti assente ingiustificato alle riunioni di consiglio per tre volte, anche non consecutive, decade automaticamente dalla carica.

8 — Nei casi indicati nei due precedenti commi il Consiglio Nazionale viene integrato in base a quanto previsto dai commi 1°e 2° del presente articolo.

Art. 18 — Il Segretario Generale

1 — Il Segretario Generale, nominato secondo quanto previsto all’art. 14.5 del presente Statuto, svolge la sua attività di norma presso la sede dell’ Associazione e in particolare: a) dà esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Nazionale e del Presidente Nazionale; b) svolge le funzioni di segretario del Consiglio Nazionale e del Comitato di Presidenza , ove costituito, redigendo i verbali delle riunioni, dei quali cura la conservazione; c) provvede all’organizzazione dell’attività dell’Associazione ed è responsabile nei confronti del Consiglio Nazionale del suo funzionamento ; d) predispone lo schema dei rendiconti preventivo e consuntivo e li sottopone all’esame del Consiglio Nazionale; e) sovrintende e controlla — d’intesa con l’eventuale Tesoriere - e secondo le direttive del Consiglio Nazionale : - la gestione di cassa dell’ Associazione, ivi comprese le rendicontazioni amministrative degli Organi Territoriali, della quale è responsabile nei confronti dello stesso Consiglio Nazionale ; - la gestione dei conti correnti bancari e postali, anche con poteri di firma su delega del Presidente Nazionale ; - la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese mediante i documenti contabili in uso.

Art. 19--H Collegio dei Revisori dei Conti

1- Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da: a) un Presidente eletto a maggioranza assoluta dall'Assemblea Nazionale; nel caso non si raggiunga detto quorum nella prima votazione, nella seconda varrà la maggioranza relativa; b) due Membri effettivi e da due Supplenti, eletti a maggioranza relativa dall' Assemblea Nazionale, e la cui priorità di elezione è determinata dal numero di voti ottenuti. In caso di parità di voti tra due o più candidati, viene eletto quello con maggiore anzianità di appartenenza all' Associazione e, in caso di ulteriore parità, con maggiore anzianità d'età.

2 - Requisito per ricoprire la carica di Presidente è l'iscrizione al Registro dei revisori contabili. Requisito per ricoprire la carica di Membro è essere in possesso di idonea professionalità. Tutti i componenti del Collegio possono essere scelti anche tra soggetti non appartenenti all' Associazione.

3 - Il Collegio dura in carica per un quadriennio coincidente con quello olimpico ed i suoi componenti possono essere rieletti per più mandati consecutivi ; altresì non decade in caso di decadenza del Consiglio Nazionale.

4 - In caso di cessazione durante il mandato dalla carica di componenti il Collegio dei Revisori dei Conti si provvede alle sostituzioni applicando le norme, in materia, del Codice Civile. Ove le sostituzioni non siano possibili, dovrà essere convocata e celebrata, entro 90 giorni da verificarsi dell'evento, l'Assemblea Straordinaria per l'elezione dei Membri mancanti.

5S— Il Presidente ed i Membri effettivi del Collegio assistono alle riunioni del Consiglio Nazionale ed alle

Assemblee. be 14

6 - In materia di decadenza si applicano le relative norme del Codice Civile.

7 - Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce, almeno, ogni trimestre, su convocazione del suo Presidente, e le sue riunioni sono valide con la presenza di tre componenti. Delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Di ogni riunione viene redatto un processo verbale che viene trascritto in apposito registro, sottoscritto dagli intervenuti e conservato presso la Segreteria Generale.

8 - Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sulla gestione economico-finanziaria dell' Associazione, esercitando anche il controllo contabile.

Il Collegio assolve il mandato secondo le disposizioni di legge. Redige le relazioni al Bilancio Preventivo ed a quello Consuntivo.

9 - I Revisori dei Conti possono procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Nei casi di riscontro di gravi irregolarità, il Collegio all'unanimità può richiedere al Presidente Nazionale la convocazione di un'Assemblea Nazionale Straordinaria, da effettuarsi entro quarantacinque giorni dalla richiesta.

10 - Per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano; in quanto compatibili, le disposizioni del Codice Civile relative al Collegio dei Revisori.

Art. 20 - La Commissione di Disciplina

1 - La Commissione di Disciplina è composta da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti a maggioranza relativa dall' Assemblea Nazionale, la cui priorità di elezione é determinata dal numero di voti ottenuti.

Essi possono essere scelti anche tra soggetti non appartenenti all' Associazione, in possesso di specifica professionalità in materie giuridiche.

2 — La Commissione dura in carica quattro anni e non decade in caso di decadenza del Consiglio Nazionale. I suoi componenti possono essere rieletti più volte.

3 - In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo, di uno e più membri effettivi, compreso il Presidente, la Commissione si integra con i membri supplenti sino alla prima Assemblea utile, nel corso della quale dovranno essere sostituiti 1 membri cessati.

Provvede altresì, nel caso in cui il componente cessato sia il Presidente, all'elezione del nuovo Presidente.

4 - Nel caso in cui l'integrazione non sia possibile, per qualsiasi motivo, il Presidente Nazionale convoca - nei termini di cui al 2° comma dell'art. 16 - l'Assemblea Nazionale Straordinaria per l'elezione dei membri mancanti (supplenti ed eventuali effettivi).

5 - Le sanzioni che la Commissione di Disciplina può irrogare agli appartenenti all' Associazione sono: a) ammonizione, b) sospensione dall’attività sociale fino ad un anno, c) decadenza, d) radiazione.

6 - La Commissione di Disciplina si pronuncia, altresì, in merito ai ricorsi contro la validità e le delibere dell’ Assemblea.

Art. 21 - La Commissione di Appello Nazionale

1 - La Commissione di Appello Nazionale è composta di tre membri effettivi e da due supplenti eletti a maggioranza relativa dall' Assemblea Nazionale, la cui priorità di elezione è determinata dal numero di voti ottenuti.

Essi possono essere scelti anche tra soggetti non appartenenti all' Associazione, in possesso di specifica professionalità in materie giuridiche.

2 - Dura in carica quattro anni e non decade in caso di decadenza del Consiglio Nazionale. I suoi componenti possono essere rieletti per non più di due volte consecutive.

3 - In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di uno o più Componenti, compreso il Presidente, si provvede analogamente a quanto indicato ai commi 3 e 4 dell'art. 20.

Art. 22 - Organi Regionali

1 - Per la costituzione di un Comitato Regionale , da parte del Consiglio Nazionale, occorre siano stati istituiti un numero di Comitati Provinciali pari almeno alla metà delle Provincie esistenti nella Regione.

2 - Organi del Comitato Regionale sono: a) Assemblea Regionale b) Presidente Regionale c) Consiglio Regionale

Art. 23 - L'Assemblea Regionale

1 - L'Assemblea Regionale è costituita , in conformità al precedente art. 10.4 , dal Presidente e dai designati dai Soci Effettivi e Benemeriti appartenenti alle Strutture Provinciali della stessa Regione, che siano in regola con il pagamento delle quote sociali e che non siano gravati da sanzioni disciplinari sospensive o inibitive in corso di esecuzione.

2- L'Assemblea Regionale può essere Ordinaria e Straordinaria. Art. 24 - Attribuzioni e svolgimento delle Assemblee Regionali

1-1 Soci designati dai Comitati Provinciali della stessa Regione si riuniscono in Assemblea Ordinaria ogni quattro anni, coincidenti con il quadriennio olimpico, entro il 15 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici Estivi, per :

a)        discutere e deliberare sulla Relazione del Consiglio Regionale riguardante l'attività svolta e per eleggere, con votazioni separate, il Presidente Regionale ed i Consiglieri Regionali. Quest’ultimi , in base al numero complessivo di tesserati avente diritto di voto in ambito regionale, vengono eletti secondo il seguente rapporto :

•          mn.4Consiglieri fino a 50 tesserati ;

•          n.6 Consiglieri da 50 a 100 tesserati ;

•          n.8 Consiglieri da 100 a 200 tesserati ;

n.         10 Consiglieri con oltre 200 tesserati , tra questi almeno 1 (uno) in rappresentanza dei Soci Effettivi istituzionali ed 1 (uno) per l’alternanza di genere, se presenti;

b)        per eleggere - ai sensi dell’art 10.3 - i propri Delegati, effettivo e supplente, all’ Assemblea Nazionale .

Possono assistere ai lavori dell'Assemblea, senza diritto di parola, i singoli Soci in regola con il tesseramento per l’anno in corso.

2 -ISoci designati dai Comitati Provinciali della stessa Regione si riuniscono in Assemblea Straordinaria, ogni qualvolta sia avanzata richiesta scritta e motivata dalla metà più uno dei Consiglieri Regionali o dalla metà più uno dei Soci aventi diritto di voto.

3 - L'Assemblea Straordinaria è competente a: a) eleggere il Presidente Regionale e l'intero Consiglio Regionale o singoli Consiglieri regionali, nel caso in cui dette cariche vengano a cessare, per qualsiasi causa, nel corso del quadriennio; b) discutere e deliberare su questioni sociali di estrema importanza e/o urgenza, proposte dalla metà più uno dei Consiglieri Regionali o da almeno la meta più uno dei Soci Effettivi e Benemeriti della Regione;

4- I Presidenti ed i Consiglieri Regionali ed i Candidati alle cariche sociali non possono essere portatori di deleghe da parte dei Comitati Provinciali.

5 - La prima Assemblea Regionale immediatamente successiva alla costituzione del Comitato Regionale è indetta e convocata dal Presidente Nazionale.

Le successive, sia Ordinarie che Straordinarie, sono indette dal Consiglio Regionale e convocate dal Presidente Regionale o, nei casi previsti, da chi ne fa le veci, e si svolgono con l'osservanza delle stesse norme previste per le Assemblee Nazionali, in quanto siano applicabili.

Art. 25 — Il Presidente Regionale

1- Il Presidente Regionale nell’esercizio del suo incarico :

a)        rappresenta- l'Associazione nella Regione;

b)        mantiene assidui contatti con il Consiglio Nazionale;

c)        allaccia e mantiene rapporti con gli Organi regionali del C.O.N.I. , delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, con le Associazioni Sportive e con le Associazioni Benemerite del C.O.N.I. , nonché con le Istituzioni pubbliche della Regione, offrendo la collaborazione dell’ Associazione in materia sportiva.

2 - AI Presidente Regionale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente Statuto relative al Presidente Nazionale.

Art. 26 - II Consiglio Regionale

1- Il Consiglio Regionale è composto da: a) il Presidente Regionale, che rappresenta nella Regione l'Associazione; b) i Consiglieri Regionali, nel numero indicato dall’art. 24.1 lett. a), tra i quali il Consiglio, nella sua prima riunione, elegge il Vice Presidente e nomina altresì, sempre tra i Consiglieri, il Segretario.

2 - In caso di cessazione, durante il mandato, per qualsiasi motivo, delle cariche regionali, si applicano per analogia, le norme che disciplinano le stesse fattispecie in ambito nazionale.

3 - Il Consiglio Regionale si riunisce, sotto la direzione del proprio Presidente, di norma tre volte all'anno e comunque ogni volta che il Presidente ne ravvisi la necessità.

Le riunioni del Consiglio Regionale sono validamente costituite con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le delibere vengono assunte con la maggioranza assoluta dei componenti presenti. Per tutte le delibere, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione.

4- Il Consiglio Regionale : a) coordina l'attività associativa nella Regione, stimolandone lo sviluppo; b) propagale finalità ideali e morali dell'Associazione, curandone la realizzazione; 

c)        promuove iniziative in ambito territoriale che coinvolgano tutti 1 Comitati Provinciali edi Delegati Provinciali della Regione;

d)        predispone la relazione sulla gestione annuale del Comitato, corredata dalla relativa rendicontazione delle spese proprie e dei Comitati e Delegati Provinciali, da sottoporre all’attenzione ed approvazione del Consiglio Nazionale,

5— L'aspetto operativo riguardante i punti sopra indicati viene curato in via principale dal Consigliere Segretario , unitamente agli altri membri del Consiglio Regionale, coordinati tutti dal Presidente.

6 - Esercita ogni altra attribuzione prevista dallo Statuto e dai Regolamenti dell’ Associazione. Art. 27 - II Delegato Regionale

1 - Nelle Regioni nelle quali non sia possibile costituire gli Organi Regionali di cui all’art. 22 il Consiglio Nazionale nomina un Delegato Regionale.

2 - Detto incarico per la sua natura fiduciaria ha durata annuale e può essere riconfermato, per la stessa durata, più volte, sempre dal Consiglio Nazionale. Il Delegato Regionale decade dall'incarico in caso di decadenza del Consiglio Nazionale.

3 - Il Delegato Regionale svolge i compiti di cui agli artt. 25 e 26 del presente Statuto, con particolare

riguardo al coordinamento dei Comitati Provinciali operanti e dei Delegati Provinciali della propria Regione. Provvede al riguardo anche alla convocazione dell’ Assemblea Regionale ai sensi dell’art. 24.5 .

Art. 28 - Il Comitato Provinciale

1 - Il Comitato Provinciale è l'unità di base dell' Associazione e, per essere validamente costituito, deve contare almeno venti Soci effettivi [art. 5.2 lett. a) ,b) e c)}] residenti nella stessa Provincia.

2 - Nella medesima Provincia può essere costituito un solo Comitato. 3 - I Soci residenti in una Provincia nella quale non sia possibile costituire «un Comitato per mancanza del numero previsto al primo comma e nella quale non esiste il Delegato, possono — su conforme favorevole

parere del Consiglio Nazionale o , su delega di questi, del Presidente o Delegato Regionale - aderire temporaneamente ad un Comitato di una Provincia limitrofa, purché della stessa Regione.

Art. 29 - Organi del Comitato Provinciale 1 - Gli Organi della Comitato Provinciale sono:

a)        Assemblea Provinciale

b)        Presidente Provinciale

c)        Consiglio Provinciale Art. 30 - L'Assemblea Provinciale — Costituzione 1 - L'Assemblea Provinciale è costituita dai Soci effettivi e Benemeriti appartenenti alla medesima Struttura Provinciale , che siano in regola con il pagamento delle quote sociali e che non siano gravati da sanzioni disciplinari sospensive o inibitive in corso di esecuzione.

2 - L'Assemblea Provinciale può essere Ordinaria e Straordinaria.

Art. 31 - L'Assemblea Provinciale

1 - I Soci effettivi e Benemeriti della Struttura Provinciale si riuniscono in Assemblea Ordinaria ogni quattro anni, coincidenti con il quadriennio olimpico, entro il 15 febbraio dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici Estivi per :

a)        discutere e deliberare sulla relazione del Consiglio Provinciale riguardante l’attività svolta e per eleggere, con votazioni separate, il Presidente ed i Consiglieri Provinciali. Quest’ultimi , in base al numero complessivo di tesserati avente diritto di voto in ambito provinciale, vengono eletti secondo il seguente rapporto :

n.         4 Consiglieri fino a 20 tesserati;

n.         $ Consiglieri da 20 a 30 tesserati ;

n.         6 Consiglieri da 30 a 50 tesserati;

o.         7 Consiglieri da 50 a 80 tesserati

p.         8 Consiglieri con oltre 80 tesserati , tra questi almeno 1 (uno) in rappresentanza dei Soci Effettivi istituzionali ed 1 (uno) per l’alternanza di genere, se presenti;

b)        nonché per designare i propri Rappresentanti effettivo e supplente (dello stesso genere), alle rispettive Assemblee Regionali ordinarie di cui all' art. 10.4 del presente Statuto.

2 - ] Soci Effettivi e Benemeriti della Struttura Territoriale si riuniscono in Assemblea Straordinaria a seguito di richiesta scritta e motivata avanzata dalla metà più uno dei Consiglieri Provinciali o dalla metà più uno dei Soci aventi diritto di voto per discutere e deliberare su questioni sociali di estrema importanza e/o urgenza.

3 - L'Assemblea Straordinaria è altresì convocata, nei casi previsti dal presente Statuto per eleggere il Presidente Provinciale , l'intero Consiglio Provinciale o singoli membri di esso in caso di vacanze o decadenze anticipate nel corso del quadriennio.

4 - La prima Assemblea Provinciale immediatamente successiva alla istituzione del Comitato è indetta e convocata dal Presidente o dal Delegato Regionale o, in caso non esistano, dal Presidente Nazionale. Le successive Assemblee, sia Ordinarie sia Straordinarie, sono indette dal Consiglio Provinciale e convocate dal Presidente Provinciale o, nei casi previsti, da chi ne fa le veci, e si svolgono con l'osservanza delle stesse norme previste per le Assemblee Nazionali in quanto siano applicabili.

5 - Ogni Socio Effettivo individuale e Benemerito ha diritto ad un voto, quello Effettivo Istituzionale dispone di due voti ; ogni Socio può farsi rappresentare da altro Socio mediante delega scritta. Ogni Socio può essere portatore di non più di 3 (tre) deleghe.

Art. 32 -- Il Presidente Provinciale

1-- Il Presidente Provinciale nell’esercizio del suo incarico : a) rappresenta l'Associazione nel territorio di competenza nei confronti degli Organi della Associazione; b) mantiene rapporti con gli omologhi Organi territoriali del C.O.N.I. e degli altri Enti ed Associazioni Sportive nonché con le Istituzioni pubbliche , offrendo la collaborazione dell’ Associazione in materia sportiva.

2- Al Presidente Provinciale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente Statuto relative al Presidente Nazionale.

Art. 33 - Il Consiglio Provinciale

1- La Struttura Territoriale è retta da un Consiglio Provinciale composto da: a) il Presidente ;

19 {OA Copia Conforme all'originale O CONI Segreteria Organi Collegiali Alessandro Cherubini

b)        i Consiglieri Provinciali nel numero indicato dall’art. 31.1 lett. a) , tra i quali il Consiglio stesso , nella sua prima riunione, elegge il Vicepresidente e nomina altresì il Segretario.

2 - In caso di cessazione, durante il mandato, per qualsiasi motivo, delle cariche del Comitato Provinciale ( Presidente, Consiglio Provinciale , singoli Consiglieri ) si applicano per analogia le norme che disciplinano le stesse fattispecie in ambito nazionale.

3 - Il Consiglio Provinciale si riunisce , sotto la direzione del Presidente, di norma tre volte all'anno e comunque ogni volta che lo stesso Presidente ne ravvisi la necessità.

Le riunioni del Consiglio Provinciale sono validamente costituite con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Le delibere vengono assunte con la maggioranza assoluta dei componenti presenti.

Per tutte le delibere, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione.

4 - Il Consiglio Provinciale :

a)        attua, nel rispetto delle linee programmatiche associative, la volontà del Comitato e sottopone all'Assemblea dei Soci le proposte che ritiene più opportune;

b)        predispone la relazione sulla gestione annuale del Comitato, corredata dalla relativa rendicontazione delle spese, da inviare al Comitato / Delegato Regionale ai fini del loro consolidamento in quella regionale, che viene poi trasmessa all'attenzione ed approvazione del Consiglio Nazionale;

c)        convocai Soci in Assemblea Ordinaria, secondo le indicazioni dell’art. 31.1 , entro il 15 febbraio dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici Estivi , ed in Assemblea straordinaria ogni qualvolta ne ravvisi la necessità , ovvero a seguito di motivata richiesta sottoscritta da almeno la metà più uno dei Soci Effettivi e Benemeriti della Provincia o dalla metà più uno dei Consiglieri;

d)        istruisce le domande di ammissione di nuovi Soci e le trasmette, corredate dal proprio motivato parere, al Consiglio Nazionale, ove al riguardo non vi sia la delega dello stesso ;

e)        delibera sulla cessazione dei Soci nei casi di dimissioni e per mancato pagamento della quota sociale annuale, secondo le modalità temporali previste dal Regolamento allo Statuto, dandone comunicazione al Consiglio Nazionale ;

f)         propone al Consiglio Nazionale la nomina di Soci Onorari e/o Benemeriti ;

g)        promuove, nel proprio ambito, la conoscenza dell'Associazione, allo scopo di farvi affluire nuovi associati;

h)        provvede alla riscossione delle quote sociali e provvede alla loro rimessa alla Segreteria generale dell'Associazione, dandone contestuale informazione al Comitato Regionale o al Delegato Regionale.

i)         esercita ogni altra attribuzione prevista dallo Statuto e dai Regolamenti dell’ Associazione.

5 - L'aspetto operativo riguardante i punti sopra indicati viene curato, in via principale, dal Segretario unitamente agli altri componenti del Consiglio, coordinati tutti dal Presidente.

Art. 34 - Il Delegato Provinciale

1 - Nelle Province ove sia impossibile costituire una Struttura associativa, per mancanza del numero minimo di Soci previsto dall'art. 28.1 del presente Statuto, il Consiglio Nazionale nomina un Delegato Provinciale.

2 - Detto incarico per la sua natura fiduciaria ha durata annuale e può essere riconfermato per la stessa durata , più volte, sempre dal Consiglio Nazionale.

3 - L'incarico cessa automaticamente nel momento stesso in cui, verificandosi le condizioni previste dallo Statuto, si costituisce la Struttura Provinciale. La carica di Delegato Provinciale cessa, infine, in caso di decadenza del Consiglio Nazionale.

4 - Il Delegato Provinciale svolge i compiti di cui agli artt. 32 e 33 in quanto compatibili con il suo incarico.

Art. 35 — Incompatibilità

1 - La carica di componente degli Organi Centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa elettiva centrale e territoriale della stessa Associazione.

2 - Le cariche di Presidente della Associazione, di Consigliere Nazionale, di Componente il Collegio dei Revisori dei Conti e di Componente degli Organi di Giustizia , sono incompatibili con qualsiasi altra carica sociale.

3 - Le cariche di Presidente della Associazione e di Consigliere Nazionale sono incompatibili con qualsiasi carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI.

4 - La carica di Presidente Regionale é incompatibile con qualunque carica a livello Provinciale.

5 - Sono considerate incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti anche coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, anche per ragioni economiche, con l'Organo nel quale sono stati eletti o nominati.

6 - Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.

7 - Chi venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una situazione di incompatibilità, è tenuto ad optare per l'una o per l'altra delle cariche assunte, entro trenta giorni dal verificarsi della situazione stessa.

8 - In caso di mancata opzione, si ha l'immediata automatica decadenza dalla carica assunta posteriormente.

Art. 36 - Natura e durata delle cariche elettive 1 - Tutte le cariche elettive sono assunte a titolo di volontariato e non sono retribuite.

2 - Tutte le cariche elettive negli Organi sia centrali che periferici dell' Associazione durano un quadriennio coincidente con quello olimpico.

3 - La carica di Presidente Nazionale e di Consigliere Nazionale, nonché le cariche negli organi periferici, sono rinnovabili più volte.

Per quanto concerne il rinnovo delle cariche di membro del Collegio dei Revisori dei Conti e della Commissione di Disciplina e della Commissione di Appello Nazionale, si rimanda agli articoli 19, 20 e 21, rispettivamente.

Art. 37 — Candidature 1 - Coloro che intendono essere eletti o rieletti negli Organi dell’ Associazione devono presentare la

propria candidatura secondo le seguenti modalità : a) Organi Centrali : almeno 40 (quaranta) giorni prima della data stabilita per l’effettuazione della Assemblea dandone comunicazione scritta, accompagnata dalla presentazione a cura della Struttura associativa di appartenenza, per posta ordinaria o per fax o per posta elettronica al Segretario Nazionale;

b)        Organi Territoriali : almeno 20 (venti) giorni prima della data stabilita per l’effettuazione della

Assemblea dandone comunicazione scritta, accompagnata dalla presentazione a cura della Struttura associativa di appartenenza, per posta ordinaria o per fax o per posta elettronica al Segretario Nazionale od al Segretario del competente Organo territoriale.

2- Per potersi candidare occorre essere in possesso dei seguenti requisiti :

a)        essere Soci Effettivi individuali o istituzionali dell’ Associazione, fatta eccezione per i candidati alle cariche di componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, della Commissione di Disciplina e della Commissione di Appello Nazionale, i quali possono non appartenere all’ Associazione:

b)        non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici per durata superiore ad un anno;

c)        non aver riportato, nell’ambito sportivo, nell’ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche od inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Associate, degli Enti di Promozione Sportiva del CONI ovvero in ambito del CIP, o di altri Organismi Sportivi internazionali riconosciuti;

d)        non aver subito sanzioni di sospensione dall’attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze e metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive ;

e)        non avere come fonte primaria prevalente di reddito un’attività commerciale direttamente collegata all’attività dell’ Associazione ;

f)         non avere in essere controversie giudiziarie con il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, ovvero in ambito CIP, e con altri Organismi riconosciuti dal CONI o infine contro l’ Associazione stessa.

3- Non è consentito candidarsi a più di una carica associativa.

4 - La mancanza iniziale, accertata dopo l’elezione ed il venir meno nel corso del mandato, anche di un solo dei requisiti di cui sopra, comporta l'immediata decadenza dalla carica.

S — La segreteria del competente Organo deve provvedere a rendere pubbliche le candidature pervenute nei termini di cui al primo comma del presente articolo, mediante sia affissione nella sala assembleare che attraverso la pubblicazione sul sito internet federale, con link diretto dalla homepage, almeno 30 (trenta) giorni prima dello svolgimento dell’ Assemblea Nazionale, ovvero almeno 15 (quindici) giorni prima nel caso di Assemblee Territoriali.

6 — Avverso le candidature è ammessa impugnazione da parte di coloro che siano stati esclusi anche parzialmente. L’impugnazione è proposta a pena di inammissibilità entro 7 (sette) giorni dalla pubblicazione sul sito internet dell’ Associazione, avanti la Commissione di Disciplina ai sensi dell'art. 20.6 del presente statuto.

Art.38 - Le Commissioni 1 - Il Consiglio Nazionale, ove ne ravvisi la necessità, può nominare Commissioni di lavoro, aventi competenza nei vari campi dell'attività dell' Associazione, determinandone il numero dei componenti, le funzioni ed i poteri.

2 - Le Commissioni sono presiedute, ciascuna, da un Consigliere nazionale ed i suoi componenti sono scelti tra Consiglieri stessi ed i Soci, ed eventualmente anche tra Esperti non Soci .

3 - Le Commissioni possono essere temporanee o permanenti: nel primo caso cessano al termine dell'incarico loro affidato, nel secondo caso con la cessazione del Consiglio Nazionale che le ha nominate o per scioglimento deliberato dallo stesso Consiglio.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI DISCIPLINARI Art. 39 — Sanzioni disciplinari

1-I Soci che mantengono comportamenti in contrasto con le finalità associative o lesivi della propria dignità o di altri iscritti o della stessa Associazione, in particolare se sottoposti alla sanzione della radiazione da parte di altri Enti sportivi, ovvero creino fratture in ambito associativo, sono passibili delle sanzioni disciplinari indicate all’art. 20 del presente Statuto

2 — Nel caso il provvedimento di sospensione, decadenza o radiazione riguardi un Iscritto che ricopra la funzione di Presidente di Organo Territoriale , 1'Organo che eroga la sanzione disciplinare può disporne il Commissariamento.

TITOLO V - PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 40 — Il patrimonio sociale

1 - II patrimonio dell' Associazione è costituito da : a) immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie; b) attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide ; c) patrimonio netto ; d) debiti e fondi.

2 - Di esso fa parte , oltre al patrimonio esistente, ogni futuro suo incremento.

3 — Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all’inizio di ogni anno, tenuto dal Segretario generale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 41 - I proventi dell'Associazione

1 - I proventi dell’ Associazione — con cui perseguire gli scopi di cui all’art. 4 dello Statuto - sono costituiti da: a) le quote associative; b) i redditi patrimoniali; c) l'eventuale contributo del CONI; d) i contributi e le erogazioni di Soci, di privati e di Enti pubblici, previa accettazione da parte del Consiglio Nazionale; e) qualsiasi donazione, lascito e liberalità che le pervenisse da terzi, previa accettazione da parte di Consiglio Nazionale e qualsiasi altra entrata a qualunque titolo realizzata.

Art. 42 - L'esercizio finanziario

1 - L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2 — La gestione amministrativa dell’Associazione , a livello centrale e territoriale, è disciplinata da apposito Regolamento d’ amministrazione e contabilità adottato dal Consiglio Nazionale,

3 - Nel corso di ogni esercizio finanziario il Consiglio Nazionale delibera :

a)        entro il 31 marzo , il bilancio consuntivo dell’anno precedente ;

b)        entro il 30 novembre, il bilancio preventivo per l’anno successivo. Il Consiglio Nazionale ha cura di depositare, cinque giorni prima della data stabilita per Assemblea Nazionale Ordinaria, i bilanci annuali, unitamente alla relazione del Presidente predisposta unitamente al Consiglio Nazionale, accompagnata da quella del Collegio dei Revisori, presso la sede sociale a disposizione dei Soci.

4 - Gli eventuali avanzi di esercizio devono essere reinvestiti per il perseguimento delle finalità sociali.

TITOLO VI - MODIFICHE DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO DELL' ASSOCIAZIONE

Art. 43 - Modifiche dello Statuto

1 - Le proposte di modifica dello Statuto possono essere presentate sia dal Consiglio Nazionale, sia da un terzo dei Soci Effettivi dell’ Associazione.

2 - Il Consiglio Nazionale, verificata la ritualità della richiesta, indice l'Assemblea Straordinaria, da convocare e celebrarsi entro 90 giorni dal ricevimento delle proposte suddette. Nell'ordine del giorno dell' Assemblea devono essere riportate integralmente le proposte di modifica.

3 - Le maggioranze necessarie per la validità dell' Assemblea Nazionale Straordinaria e per l'approvazione delle proposte di modifica dello Statuto sono indicate all'art. 12.

4 - Le modifiche entrano in vigore dopo l'approvazione, ai fini sportivi, da parte della Giunta Nazionale del CONI.

Art. 44 - Scioglimento dell'Associazione

1 - La proposta di scioglimento dell' Associazione deve essere presentata al Consiglio Nazionale, con richiesta scritta e motivata da almeno i quattro quinti dei Soci dell’ Associazione aventi diritto di voto.

2 - Il Consiglio Nazionale, verificata la regolarità della proposta, indice l'Assemblea Straordinaria da convocarsi e celebrarsi entro 90 giorni dal ricevimento della proposta stessa.

Le maggioranze necessarie per la validità dell' Assemblea Nazionale Straordinaria e per 1 ‘approvazione della proposta di scioglimento dell'Associazione sono indicate all’art.12.

3 - In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio sociale non potrà essere diviso tra i Soci, ma dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità,

conformemente a quanto stabilirà la stessa Assemblea Nazionale Straordinaria, con la stessa maggioranza necessaria per lo scioglimento dell’ Associazione.

TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 45 — Criteri di interpretazione

1 - In casi di controversie interpretative sia dello Statuto sia dei Regolamenti, è competente la Commissione di Disciplina.

Art. 46 - Clausola compromissoria

1 - I provvedimenti adottati dagli Organi sociali hanno piena e definitiva efficacia nei confronti di tutti i soci. Questi ultimi si impegnano a non adire altre autorità che non siano quelle sociali per la soluzione delle controversie che dovessero insorgere tra i soci e tra costoro e l'Associazione.

Si impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo le controversie che non dovessero rientrare nella competenza degli organi di giustizia sociale e connesse con l'attività associativa.

2 - Il Consiglio Nazionale, per particolari e giustificati motivi, può concedere deroga al vincolo di cui al presente articolo.

Entro trenta giorni dalla richiesta di deroga l'organo predetto è tenuto ad esprimersi sulla stessa, dandone tempestiva comunicazione all'interessato, fermo restando che l'eventuale diniego deve essere compiutamente motivato. Decorso inutilmente detto termine la deroga si presume concessa.

3 - L'inosservanza della presente disposizione comporta a carico del trasgressore l'adozione di provvedimenti disciplinari sino alla radiazione.

Art. 47 — Collegio Arbitrale

1 - Il Collegio Arbitrale è costituito da un Presidente, scelto di comune accordo dalle Parti e da due membri, nominati uno da ciascuna delle Parti. In difetto di accordo, la nomina del Presidente è demandata alla Commissione di Appello Nazionale che provvederà anche all'arbitro di Parte, ove quest'ultima non vi abbia provveduto.

2 - Gli arbitri, perché cosi espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente.

3 - Il lodo deve essere emesso entro sessanta giorni dalla costituzione del Collegio Arbitrale, e per l'esecuzione deve essere depositato, entro quindici giorni dalla sua sottoscrizione da parte degli Arbitri, presso la segreteria dell'Associazione che provvederà a darne tempestiva comunicazione ufficiale alle Parti.

Art. 48 - Disposizioni transitorie e finali

1 — In prima applicazione del presente Statuto nel corso dell’anno 2020 , e secondo la tempistica prevista per le Strutture Territoriali dell’ Associazione dagli artt. 24 e 31, si dovranno tenere le relative Assemblee per la partecipazione dei Soci alle Assemblee Regionali ed a quella Nazionale.

2 — In deroga all’art. 28.1 , che troverà applicazione a partire dall’ 1/1/2021 , potranno prendere parte al procedimento elettorale di cui al comma 1 tutte le Strutture associative costituenti i relativi Comitati Provinciali che , alla data del 31/12/2019, contano almeno 10 (dieci) Soci Effettivi.

3 -- L'approvazione del Regolamento attuativo del presente Statuto è demandata al Consiglio Nazionale che deve adottarne il testo definitivo entro il termine massimo di un anno dall’approvazione dello Statuto da parte del CONI.

4 - Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, per quanto applicabili, ed i principi generali dell'Ordinamento Sportivo, nonché le norme del

Codice Civile. K 25 n

Copia Conforme all'originale CONI Segreteria Organi Collegiali Alessandro Cherubini

S— Il presente Statuto entra in vigore dopo l'approvazione, ai fini sportivi, da parte della Giunta Nazionale del CONI.

( Approvato in Roma dall’ Assemblea Nazionale — parte Straordinaria — del 2 marzo 2019, e per delega con successive modifiche ed integrazioni dal Presidente Nazionale il 21 marzo 2019, successivamente approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con Delibera n°.....del ...... 2019)

 

05/09/2019